All'articolo 357 del codice penale, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, la parola "giurisdizionale" e' sostituita dalla seguente: "giudiziaria";
  • b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Testo vigente dal 2 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-07;181~art4 · fonte su Normattiva