All'articolo 357 del codice penale, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, la parola "giurisdizionale" e' sostituita dalla seguente: "giudiziaria";
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".
Testo vigente dal 2 marzo 1992
