Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609- bis sono commessi:

  • 1)nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
  • 2)con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
  • 3)da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
  • 4)su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;
  • 5)nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".

Testo vigente dal 20 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-15;66~art4 · fonte su Normattiva