L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Fermo il disposto dell'articolo 1350, n. 11), del codice civile, non puo' essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
