L'articolo 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto. In questo caso resta salva la responsabilita' del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa e' libera da oneri o da diritti altrui".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art5 · fonte su Normattiva