L'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprieta' o di altri diritti reali su beni immobili, ferme pero' le disposizioni dell'articolo 1465 del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto e' disposto dall'articolo II del presente decreto e dall'articolo 20, lettera g), della legge generale sui libri fondiari, nonche' gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore. Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art8 · fonte su Normattiva