Dopo l'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 13-bis: "Se il chiamato ha accettato l'eredita', il certificato di cui all'articolo precedente puo' essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art10 · fonte su Normattiva