L'articolo 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualita' di erede. Non puo' essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
