Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti: "E' pero' ammessa l'iscrizione del diritto di proprieta' di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprieta' e degli aggravi. Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuita' delle singole parti dell'edificio".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art22 · fonte su Normattiva