L'articolo 16 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
