L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Il reclamo diretto contro un decreto tavolare e' annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione e' cancellata d'ufficio".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
