Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 52-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "L'annotazione non puo' essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura della successione, di cui all'articolo 516 del codice civile. Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
