L'articolo 8 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilita' del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile e' regolata dalle norme de codice civile. Si applicano altresi' le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art4 · fonte su Normattiva