Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui e' diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
