L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare e' divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art59 · fonte su Normattiva