Il secondo comma dell'articolo 87 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
