L'articolo 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Se e' respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
