L'articolo 100 del nuovo testo della legge generale su libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929 n. 499, e' sostituito dal seguente: "Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art58 · fonte su Normattiva