L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda. Se una domanda puo' essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione e' ordinata per questa parte e negata per il rimanente. Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano allo accoglimento della domanda stessa".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art53 · fonte su Normattiva