L'articolo 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art47 · fonte su Normattiva