L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "I decreti tavolari non sono revocabili ne' modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102. Contro di essi e' ammesso reclamo al tribunale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare. Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art63 · fonte su Normattiva