Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilita' ai sensi degli articoli 18 e 19:

  • a)il coniuge superstite purche' non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso. Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione e' subordinato altresi' alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro; 3
  • b)i figli di eta' inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso di questo. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'universita'. Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
  • c)i genitori di eta' superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'agente o il rappresentante di commercio fu affidato;
  • d)i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, sempreche' gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo. 5 Per l'accertamento dell'inabilita' dei superstiti si applicano le norme di cui all'art. 16. Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente o il rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni. Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:
  • 1)il coniuge che passi a nuove nozze;
  • 2)il vedovo quando cessi lo stato di inabilita';
  • 3)i figli e le figlie al compimento del 18° anno di eta', ovvero al compimento del 21° anno di eta', qualora frequentino una scuola media o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di eta' qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilita' o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;
  • 4)le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di eta'. 2 4 5
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 23 aprile 1987, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 29/4/1987, n. 18) ha dichirato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione di reversibilita' ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorche' a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio". Con la stessa sentenza ha inoltre dichiarato ", in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione indiretta ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorche' a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio". Con la stessa sentenza ha infine dichiarato ", in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilita' ai figli maggiorenni inabili al lavoro "o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza del 26 ottobre-3 novembre 1988, n. 1009 (in G.U. 1a s.s. 9/11/1988, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera a) del presente articolo, "nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso"."

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza del 20 - 22 gennaio 1992, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 29/1/1992, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quinto comma del presente articolo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale con sentenza del 28 maggio-10 giugno 1993, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 16/6/1993, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 7, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilita' per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o universita', quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziche' prevedere che dalla pensione di reversibilita' sia decurtata la misura di tale reddito proprio."

Testo vigente dal 17 giugno 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 274/1993

    Ha colpito questo articolo
    10 giugno 1993

    La disposizione che, riguardo alle pensioni E.N.AS.A.R.CO., mentre riconosce il diritto alla pensione di reversibilità, sul presupposto della "vivenza a carico", al figlio superstite maggiorenne infraventiseienne che frequenti università o scuole, allorché risulti privo di qualsiasi reddito, lo nega invece a quei figli che, a parità delle altre condizioni, risultino comunque titolari di un reddito, senza alcuna distinzione fra i casi in cui il reddito sia inferiore o superiore alla misura della pensione, difetta di coerenza intrinseca e di logicità e si pone in contrasto con il diritto allo studio e con l'impegno della Repubblica a rendere tale diritto effettivo fino al raggiungimento dei gradi più alti. Deve quindi dichiararsi la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 34 Cost., del combinato disposto dei commi terzo e settimo, n. 3, dell'art. 20 della legge 20 febbraio 1973, n. 12 (sull'E.N.AS.A.R.CO), nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che dalla pensione di reversibilità sia decurtata la misura di tale reddito proprio. - Sulle altre disposizioni dello stesso art. 20 in cui, riguardo alle pensioni E.N.AS.A.R.CO., si negava, ai figli maggiorenni inabili al lavoro aventi a qualsiasi titolo un reddito proprio, il diritto alla pensione di reversibilità e alla pensione indiretta, o se ne sanava la perdita, v. la sentenza (sui punti suddetti di illegittimità costituzionale) n. 145/1987; inoltre, in riferimento a norme del t.u. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, sulla valutazione, operata dal legislatore, della dedizione agli studi da parte degli orfani quale indice presuntivo della situazione di bisogno degli stessi, v. sent. n. 366/1988.

    Art. 20 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1/1992

    Ha colpito questo articolo
    22 gennaio 1992

    Come la Corte ha avuto già modo di riconoscere ed affermare, il vincolo matrimoniale è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, e, pertanto, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente imposto in origine dall'ordinamento. Pertanto è costituzionalmente illegittimo l'art. 20, quinto comma, l. 2 febbraio 1973, n. 12, che riguardo al trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'ENASARCO subordina il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno di età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni. - Nello stesso senso, riguardo ad analoghe disposizioni in materia di trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti: S. n. 189/1991.

    Art. 20 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1009/1988

    Ha colpito questo articolo
    3 novembre 1988

    Tra la posizione del coniuge divorziato che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 legge n. 898 del 1970 e la posizione del coniuge separato con addebito, che sia titolare dell'assegno alimentare di cui all'art. 156, terzo comma, cod. civ., si può ragionevolmente riconoscere una analogia, la quale comporta che pure al secondo, come al primo, debba essere attribuito il diritto alla pensione di riversibilità; trattamento che va comunque riconosciuto, una volta cessata la rilevanza della colpa quale fondamento della separazione (a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 151 del 1975), in ragione dell'esigenza (costituzionale) di tutela previdenziale del lavoratore e dei suoi familiari sancita dall'art. 38 Cost.. Pertanto è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 20, primo comma, lett. a) della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di previdenza e assistenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso". - S. n. 286/1987.

    Art. 20 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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