Agli effetti previsti al punto 2) del precedente articolo 16, l'invalidita' del lavoratore e' accertata, per conto del Fondo, dall'istituto nazionale della previdenza sociale, che si avvale della propria organizzazione sanitaria. Lo stato d'invalidita', che abbia dato luogo al trattamento di pensione previsto dalla presente legge, non e' suscettibile di revisione. In caso di ricorso, l'accertamento dell'invalidita' e' deferito ad un collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza. L'accertamento del collegio medico e' definitivo. Per la proposizione del ricorso al collegio medico, si osservano gli stessi termini di cui all'articolo 36 della presente legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art18 · fonte su Normattiva