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I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili. L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere lo ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle rate di pensione non puo' essere superiore al quinto. Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante dall'abbassamento della media annua delle provvigioni di cui all'articolo 11 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e' estinto.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1973 al 2 luglio 2009

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 183/2009

    Ha colpito questo articolo
    26 giugno 2009

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Il doveroso bilanciamento fra i due valori costituzionalmente nella specie rilevanti - da un lato, assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, non imporre ai terzi, oltre un ragionevole limite, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi - non può rendere impignorabile anche la parte di pensione che eccede quanto necessario alle esigenze di vita del pensionato; «di modo che, soddisfatta integralmente l'esigenza sottesa al disposto dell'art. 38, comma secondo, Cost., detta parte eccedente deve ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissati dall'art. 545 cod. proc. civ.) assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.). Peraltro, la circostanza che l'Ente nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) abbia acquisito natura privatistica (Fondazione), per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, non costituisce ragione idonea a giustificare il peculiare trattamento disposto dalla norma censurata rispetto a quanto previsto per le pensioni dei dipendenti, sia pubblici che privati, dei notai e dei giornalisti, dovendosi ribadire che, poiché l'impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti a ciascuna categoria di beneficiari sotto il profilo - l'unico rilevante nel presente giudizio - della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata. In tema di pignorabilità dei crediti pensionistici, v. le citate sentenze n. 506/2002, n. 444/2005 e n. 256/2006.

    Art. 28 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

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  • Sentenza n. 266/1991

    Questione inammissibile
    12 giugno 1991

    L'art. 28, legge 2 febbraio 1973, n. 12, che consente all'E.N.A.S.A.R.C.O. di trattenere sui ratei di pensione erogati l'ammontare di somme ad esso dovute dagli iscritti, è norma non applicabile alla fattispecie concreta, specificatamente disciplinata, invece, dall'art. 6, commi undici-quater e quinquies, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - norma questa non impugnata -, il quale prevede che ove risulti, come nel caso, che l'integrazione al minimo è stata erogata sulla base di false dichiarazioni (nella specie è stato dichiarato un reddito inferiore a quello percepito) l'integrazione stessa è annullata e le somme indebitamente erogate possono essere recuperate dall'ente senza tener conto dei limiti vigenti in materia. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, legge 2 febbraio 1973, n. 12, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 28 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art28 · fonte su Normattiva