Art. 14 — Riliquidazione delle pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della legge
Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate, con decorrenza dalla data stessa, applicando l'aliquota, di cui al precedente articolo 1, relativa alla misura della pensione, sulla retribuzione pensionabile spettante all'iscritto alla data della domanda, al netto della maggiorazione liquidata a titolo di adeguamento periodico maturato ai sensi dell'articolo 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859. La ricostituzione delle pensioni, conseguente ai riconoscimenti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, e' effettuata con le stesse modalita' di cui al precedente comma.
Testo vigente dal 18 agosto 1973
