L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale posteriormente al giugno 1950, e' computabile, ai fini della determinazione dell'anzianita' contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO. I contributi per i quali era possibile il trasferimento ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, sul conto individuale, e che non siano stati liquidati entro il 7 luglio 1970, vengono considerati ai fini della determinazione della anzianita' contributiva come riferiti all'anno in cui il versamento dei contributi e' pervenuto all'ENASARCO, se precedenti il giugno 1950, o all'anno per il quale i contributi sono stati versati, se successivi al giugno 1950.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art38 · fonte su Normattiva