I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui e' stato effettuato il versamento volontario. Gli importi, derivanti da liquidazioni dell'indennita' di risoluzione del rapporto, trasferiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennita' e' stata accantonata dalla ditta. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza del 11 - 23 novembre 1999, n. 433 (in G.U. 1a s.s. 1/12/1999, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 10 e 37 del presente provvedimento ", nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima."

Testo vigente dal 2 dicembre 1999

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 433/1999

    Ha colpito questo articolo
    23 novembre 1999

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., gli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima. Infatti, posto che la Corte ha già affermato che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, siffatto principio vale anche per la normativa denunciata, nella quale non è rinvenibile una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità minima contributiva, che <<segna un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile>>, non avendo alcun rilievo la circostanza che il requisito contributivo minimo sia stato nella specie raggiunto con il versamento di contributi non solo obbligatori, ma anche volontari, ne' la peculiarità del trattamento previdenziale a carico del fondo gestito dall'ENASARCO. Resta fermo, tuttavia - secondo quanto precisato dalla Corte - che la salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima comporta unicamente l'attribuzione all'assicurato della facoltà di optare per il periodo di contribuzione a lui più favorevole, senza possibilità, dunque, di sommare a questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione. - Cfr. S. nn. 307/1989, 428/1992, 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999.

    Art. 10 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio · Art. 37 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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