Art. 37 — Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennità per scioglimento del contratto
I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui e' stato effettuato il versamento volontario. Gli importi, derivanti da liquidazioni dell'indennita' di risoluzione del rapporto, trasferiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennita' e' stata accantonata dalla ditta. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
6La Corte Costituzionale con sentenza del 11 - 23 novembre 1999, n. 433 (in G.U. 1a s.s. 1/12/1999, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 10 e 37 del presente provvedimento ", nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima."
Testo vigente dal 2 dicembre 1999
