Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che hanno richiesto la liquidazione del loro conto dall'8 luglio 1970, per il fatto di non aver raggiunto l'anzianita' contributiva minima per il diritto alla pensione di vecchiaia a causa del mancato esercizio della facolta' di cui allo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, possono, previo rimborso del capitale liquidato, ricostruire la loro posizione previdenziale esistente alla data della liquidazione.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 146/1983

    Questione infondata
    31 maggio 1983

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 112/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 39 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

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  • Sentenza n. 112/1977

    Questione infondata
    9 giugno 1977

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) proposta dal pretore di Sulmona, con ordinanza 22 ottobre 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'impugnato art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12, concerne solo gli agenti ed i rappresentanti di commercio che, pur avendo lavorato per almeno quindici anni e versato contributi all'ENASARCO, non avevano raggiunto, ai fini pensionistici, l'anzianità contributiva minima di 15 anni necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia. Questi rappresentanti avevano potuto ottenere la liquidazione del conto di previdenza, in luogo del trattamento di pensione, perché non avevano esercitato la facoltà, riconosciuta dall'art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968, di ottenere il trasferimento, sui rispettivi conti individuali, dei contributi, previsti dall'art. 12 accordo economico collettivo 30 giugno 1938, e, quindi, anteriori agli accordi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958. L'attore, invece, al momento della sua richiesta di liquidazione del conto, dopo il compimento di 60 anni, vantava una anzianità contributiva di soli 14 anni, costituita da contributi relativi ad anni posteriori all'entrata in vigore degli accordi del 1956 e del 1958 e, quindi, fin dall'origine idonei al conseguimento del trattamento di pensione, che avrebbe potuto scegliere, in luogo della liquidazione, al raggiungimento del requisito dall'anzianità contributiva di 15 anni. I contributi versati, quindi, non potevano consentire l'esercizio della precisata facoltà di cui all'art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968. L'attore, nel richiedere la liquidazione del suo conto, effettuò una libera scelta non condizionata dal mancato esercizio di detta facoltà. Da queste precisazioni risulta evidente che è profonda la differenza tra la situazione dei rappresentanti di commercio, ai quali è applicabile la norma impugnata, e quella di cui trattasi. Non sussiste, quindi, la lamentata violazione del principio di eguaglianza che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, può ravvisarsi solo quando siano regolate diversamente situazioni omogenee o simili e non vi sia razionale giustificazione di tale diversità.

    Art. 3 cost. · Art. 39 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art39 · fonte su Normattiva