Art. 4 — Modi di investimento
I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 3, o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano determinato anno per anno e predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle seguenti forme:
- a)titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b)annualita' dovute dallo Stato;
- c)cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario;
- d)depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidita';
- e)mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;
- f)beni immobili liberamente disponibili;
- g)altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.
Testo vigente dal 23 febbraio 1973
