I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 3, o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano determinato anno per anno e predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle seguenti forme:

  • a)titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • b)annualita' dovute dallo Stato;
  • c)cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario;
  • d)depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidita';
  • e)mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;
  • f)beni immobili liberamente disponibili;
  • g)altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art4 · fonte su Normattiva