L'OPAFS e' autorizzata ad investire le proprie disponibilita' di cassa:

  • a)in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle degli istituti italiani di credito fondiario o in titoli equiparati;
  • b)in beni immobili occorrenti per i servizi dell'Opera o da cedersi in locazione ai canoni di mercato e previa costituzione di adeguata cauzione;
  • c)nei mutui al personale di cui al titolo III della presente legge;
  • d)in depositi fruttiferi presso l'Amministrazione postale, presso la Banca nazionale delle comunicazioni o presso altri istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale;
  • e)negli altri modi che potranno essere autorizzati con formale delibera del consiglio di amministrazione dell'OPAFS. I fondi di riserva disponibili possono essere utilizzati purche' i conseguenti investimenti patrimoniali presentino requisiti di liquidita' compatibili con le esigenze che debbono essere fronteggiate con i fondi medesimi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art35 · fonte su Normattiva