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[1]Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, di cui al regolamento approvato con il R. decreto 30 dicembre 1937-XVI, n. 2584, che abbiano compiuto 15 anni di servizio, e non superato i 17, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado 12° dei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione di grazia e giustizia e, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale d'avanzamento prevista dall'art. 3 del citato regolamento, acquistano titolo ad ottenerlo nel limite di un terzo dei posti vacanti nella categoria sopraindicata.

[2]La graduatoria in base alla quale i detti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia saranno chiamati all'impiego, verra' stabilita dalla data delle rispettive domande.

Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 25 agosto 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;195~art1 · fonte del testo