Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1942 al 25 agosto 1954. Leggi il testo vigente →
Arti Nella prima applicazione della legge si prescinde dal limite massimo di servizio indicato dall'art. 1 in confronto degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, che risultano forniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al gruppo C, e che abbiano disimpegnato, per almeno dieci anni, funzioni d'ordine.
Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 25 agosto 1954
