Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Arti ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1954, N. 597))
Testo in vigore dal 25 agosto 1954 al 16 dicembre 2009
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Arti ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1954, N. 597))
Testo in vigore dal 25 agosto 1954 al 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1942 al 25 agosto 1954. 54 parole tolte, 9 parole aggiunte.
Arti tolto: Nella prima applicazione della legge si prescinde dal limite massimo di servizio indicato dall'art. 1 in confronto degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, che risultano forniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al gruppo C, e che abbiano disimpegnato, per almeno dieci anni, funzioni d'ordine. aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1954, N. 597
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-02-09;195~art5 · fonte del testo