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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il compenso mensile previsto dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' commisurato, con esclusione del trattamento di missione, oltre che allo stipendio iniziale, alla indennita' di funzione ovvero all'assegno perequativo rispettivamente previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dall'articolo 29 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Il compenso mensile per gli incarichi di supplenza o di reggenza a scavalco e' fissato in misura non superiore ai quattro quinti dello stipendio iniziale e dell'indennita' di funzione ovvero dell'assegno perequativo. Ogni variazione della misura dello stipendio, della indennita' di funzione e dell'assegno perequativo e' considerata ai fini del compenso mensile.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1975 al 6 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-11-11;587~art2 · fonte del testo