Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1965 al 22 dicembre 2008. 137 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I periodi di servizio prestati dal personale di cui all'articolo precedente fino al 31 dicembre 1964, ove risultino interrotti - per non piu' di 60 giorni per ogni interruzione - in conseguenza di una delle cause indicate in detto articolo, potranno sommarsi tra loro ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. La conseguente immissione nei ruoli aggiunti non potra' essere tuttavia disposta con effetto anteriore ai 1 gennaio 1965, qualunque sia il periodo maturato prima di tale data. L'eventuale periodo di servizio utile maturato fino al 1 gennaio 1965 in piu' del minimo stabilito per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, verra' computato come servizio di ruolo gia' prestato ai fini della determinazione del trattamento economico e di carriera, la cui decorrenza avra' pero' inizio dalla stessa data di inquadramento nei ruoli aggiunti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-04-12;343~art2 · fonte del testo