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I periodi di servizio prestati dal personale di cui all'articolo precedente fino al 31 dicembre 1964, ove risultino interrotti - per non piu' di 60 giorni per ogni interruzione - in conseguenza di una delle cause indicate in detto articolo, potranno sommarsi tra loro ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. La conseguente immissione nei ruoli aggiunti non potra' essere tuttavia disposta con effetto anteriore ai 1 gennaio 1965, qualunque sia il periodo maturato prima di tale data. L'eventuale periodo di servizio utile maturato fino al 1 gennaio 1965 in piu' del minimo stabilito per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, verra' computato come servizio di ruolo gia' prestato ai fini della determinazione del trattamento economico e di carriera, la cui decorrenza avra' pero' inizio dalla stessa data di inquadramento nei ruoli aggiunti.

Testo in vigore dal 27 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

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