Art. 37 — Decorrenza dei termini
I profughi di cui all'articolo 1 che siano rimpatriati prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere i benefici della stessa, esclusi quelli di prima necessita' di cui all'articolo 10, presentando domanda entro un anno dalla anzidetta data o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopra indicate.
Testo vigente dal 28 dicembre 1981
