Normativa organica per i profughi

Art. 37 — Decorrenza dei termini

I profughi di cui all'articolo 1 che siano rimpatriati prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere i benefici della stessa, esclusi quelli di prima necessita' di cui all'articolo 10, presentando domanda entro un anno dalla anzidetta data o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopra indicate.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art37 · fonte su Normattiva