Normativa organica per i profughi

Art. 22 — Autotrasporto di persone o di cose

I profughi di cui all'articolo 1, che nei Paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attivita' di autotrasporto di persone o di cose e che intendano riprendere la stessa attivita' in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorita' entro due anni dalla data del rimpatrio, le prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero. Tale facolta' puo' essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel Paese di provenienza.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art22 · fonte su Normattiva