Normativa organica per i profughi

Art. 20 — Conferimento di farmacie

I profughi di cui all'articolo 1, che nel Paese di provenienza abbiano esercitato la professione di farmacista, sono ammessi a partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese di provenienza e' valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione rilasciata o vistata dall'autorita' consolare italiana. Ai profughi di cui al primo comma del presente articolo sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale. Il punteggio complessivo conseguito nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale non puo' comunque superare, anche a seguito di tale maggiorazione, i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art20 · fonte su Normattiva