I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la gestione nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. Per i farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il limite di eta' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, o che risultino gestori provvisori anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 marzo 1990, n. 48, si prescinde dall'aver ottenuto la gestione della farmacia nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48. E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' il farmacista che abbia gia' ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.
Testo vigente dal 3 novembre 1999
