Normativa organica per i profughi

Art. 23 — Rivendite di giornali

I profughi, gia' titolari all'estero di una rivendita di giornali, che presentino domanda entro due anni dalla data del rimpatrio, anche in deroga alle vigenti disposizioni possono riprendere le loro attivita' in qualsiasi comune, purche' nel rispetto dei limiti di distanza fra rivenditori e delle situazioni locali che ne consentano l'effettivo esercizio. Le commissioni paritetiche interregionali, verificata la sussistenza delle condizioni, sono tenute a consegnare ai profughi le tessere di rilevamento o di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di rivenditore.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art23 · fonte su Normattiva