Normativa organica per i profughi

Art. 7 — Indennità per dimissione dalle comunità protette e dagli istituti di ricovero

Ai profughi che si dimettono dalle comunita' protette di Aversa e Napoli, nonche' dalle case di riposo di Bari e di Pigna e dal cronicario di Padriciano, gestiti dalle regioni, sara' corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennita' di sistemazione di lire 500.000 pro capite. L'indennita' di cui al primo comma e' annualmente aggiornata in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art7 · fonte su Normattiva