Normativa organica per i profughi

Art. 5 — Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo

Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1 spetta una indennita' di L. 500.000 pro capite. L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza. L'indennita' non e' dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio ne' e' dovuta quando la indennita' venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia. Ai profughi che ne facciano richiesta e' concesso, ai sensi del successivo articolo 9, un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione. L'indennita' di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 ottobre 1991, n. 344

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La L. 15 ottobre 1991, n. 344 ha disposto (con l'art. 2,comma 1) che: "L'indennita' di sistemazione e il contributo straordinario pro capite, di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a lire 4.000.000 una tantum e a lire 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi".

Testo vigente dal 15 novembre 1991

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art5 · fonte su Normattiva