I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonche' per l'impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguita' dei loro fondi la tabellazione puo' essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

Testo vigente dal 21 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-16;752~art4 · fonte su Normattiva