Norme

Art. 5

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1953 al 26 aprile 1995. Leggi il testo vigente →

In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, sara' applicata al datore di lavoro l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1953 al 26 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;4~art5 · fonte del testo