Norme
Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1953 al 26 aprile 1995. Leggi il testo vigente →
In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, sara' applicata al datore di lavoro l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1953 al 26 aprile 1995
