Norme

Art. 10

Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. 151 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: La Commissione esaminatrice per i concorsi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 7, da nominarsi con decreto Ministeriale, sara' composta di un funzionario di grado non inferiore al 5ª del gruppo A, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al 6ª del gruppo A, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Disimpegnera' le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al 9° del gruppo A. La Commissione per il concorso previsto nella lettera c) dello stesso art. 7, pure da nominarsi con decreto Ministeriale, sara' composta di un funzionario di grado non inferiore al 6ª del gruppo A, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore all'8ª del gruppo A, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Disimpegnera' le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al 9° del gruppo A.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;723~art10 · fonte del testo