Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. 158 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per ciascuno dei tre concorsi previsti dal precedente art. 7 viene compilata una distinta graduatoria e le nomine dei vincitori si effettuano nel modo seguente:
tolto: 1) per il concorso previsto dalla lettera a) del predetto articolo si fa luogo prima alla nomina nel grado 8° e quindi nel grado 90 fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;
tolto: 2) per il concorso di cui alla lettera b) dello stesso art. 7, si fa luogo prima alla nomina nel grado 9° a quindi nel grado 10° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;
tolto: 3) per il concorso di cui alla lettera c) del ripetuto art. 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado 11° e quindi nei gradi 12° e 13° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, sempre seguendo l'ordine di graduatoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;723~art11 · fonte del testo