Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ferma restando la disposizione di cui all'art. 5, comma terzo, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo B di cui alla tabella n. 2 dell'allegato A alla legge 29 aprile 1950, n. 229, sono aumentati 6 posti nel grado 6°, 26 posti nel grado 7° e 200 nel grado 8° e ridotti 232 posti nel grado 9°.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;723~art13 · fonte del testo