Norme

Art. 3

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I posti di primo ufficiale radiotelegrafista e di primo ufficiale radioelettricista (grado 9° del quadro F di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, rispettivamente agli ufficiali radiotelegrafisti di 1ª classe e agli ufficiali radioelettricisti di 1ª classe, forniti del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che contino almeno tre anni di anzianita' nel grado 10°.

Testo in vigore dal 27 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;723~art3 · fonte del testo