Norme

Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1958 al 11 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →

La disposizione di cui all'art. 1 si applica anche riguardo agli atti, certificati, copie ed estratti rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1957, n. 678, salvo gli effetti derivanti dal giudicato.

Testo in vigore dal 1 aprile 1958 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;228~art2 · fonte del testo