Norme
Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1958 al 11 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →
La disposizione di cui all'art. 1 si applica anche riguardo agli atti, certificati, copie ed estratti rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1957, n. 678, salvo gli effetti derivanti dal giudicato.
Testo in vigore dal 1 aprile 1958 al 11 febbraio 1968
