Provvedimento abrogato dalla l. 4 gennaio 1968, n. 15.
Abrogato dal 11 febbraio 1968
Provvedimento abrogato dalla l. 4 gennaio 1968, n. 15.
Abrogato dal 11 febbraio 1968
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1957 al 11 febbraio 1968. 104 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le copie conformi totali o parziali degli atti e documenti di cui all'art. 1, possono essere ottenute con procedimenti meccanici o fotografici - da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia - che presentino garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento. Si applica alle copie conformi il disposto del secondo comma dell'articolo precedente. All'ultima pagina della copia dell'atto o documento riprodotto deve essere apposta la indicazione del numero dei fogli impiegati per la copia e l'attestazione della conformita' con l'originale, a cura del pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251~art2 · fonte del testo